mercoledì, aprile 19, 2006

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE 2006 - ITALIA

Ufficio elettorale centrale nazionale
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione


L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto, a norma dell’art. 83, comma 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, alla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e delle singole liste che sono così risultate:

1) Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO cifra elettorale nazionale 18.977.843;
2) Coalizione di liste avente come capo PRODI ROMANO cifra elettorale nazionale 19.002.598;
3) Lista PROGETTO NORDEST cifra elettorale nazionale 92.002;
4) Lista DIE FREIHEITLICHEN cifra elettorale nazionale 17.183;
5) Lista MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO cifra elettorale nazionale 16.174;
6) Lista IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA cifra elettorale nazionale 11.648;
7) Lista SARDIGNA NATZIONE cifra elettorale nazionale 11.000;
8) Lista PER IL SUD cifra elettorale nazionale 5.130;
9) Lista MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO E DEL PARTITO "NOI SICILIANI" cifra elettorale nazionale 5.003;
10) Lista MOVIMENTO TRIVENETO - NEL CUORE DELL'EUROPA cifra elettorale nazionale 4.518;
11) Lista DIMENSIONE CHRISTIANA cifra elettorale nazionale 2.489;
12) Lista SOLIDARIETA' - LIBERTA', GIUSTIZIA E PACE cifra elettorale nazionale 5.814;
13) Lista MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE NUOVO M.S.I. cifra elettorale nazionale 1.093;
14) Lista LEGA SUD cifra elettorale nazionale 848.
Il totale generale dei voti validi – compresi quelli assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell’art. 76, comma 1, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – ottenuti da tutte le liste, è pari a 38.153.343.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni l’Ufficio elettorale centrale nazionale ha accertato che sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti coalizioni di liste:
1) Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO voti n. 18.977.843
2) Coalizione di liste avente come capo PRODI ROMANO voti n. 19.002.598
Il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse al riparto è: 37.980.441.
Inoltre, l’Ufficio ha accertato che nessuna lista non collegata ha superato i quorum di cui all’art. 83, comma 1, n. 3 lettera b) del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.


Provvedimento estratto dal verbale.
OMISSIS

L’Ufficio elettorale centrale nazionale, in ordine alla come sopra determinata cifra elettorale nazionale della coalizione di liste collegate avente come unico capo Romano Prodi;
avuto riguardo ai cosiddetti “reclami” pervenuti, alla nota trasmessa il 18 aprile 2006 dall’Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2 e alle contestazioni sollevate in varie sedi;
visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006 n.64 (pagg.73-74), recante l’“elenco dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei deputati”;
esaminati gli atti e, in particolare, l’estratto del verbale trasmesso dal predetto Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2;
OSSERVA
Il dianzi menzionato provvedimento del 16 marzo 2006 è stato adottato applicando le norme di cui agli artt.14 e segg. D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 e successive modifiche e integrazioni, le quali non prevedono tra i requisiti di ammissibilità di una lista e del suo, eventuale, collegamento in una coalizione quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni elettorali, sicché deve ritenersi consentito che una lista possa essere presentata e possa collegarsi in una coalizione anche se la relativa presentazione avvenga in una sola circoscrizione.
Ne consegue che l’art.83 n.1 e n.2 del D.P.R. n.361/1957 citato, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale centrale nazionale determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione sommando - con riferimento alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista - le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, va interpretato nel senso che a tale somma si procede nell’eventualità della presentazione della lista in più circoscrizioni, ma non nel senso che non si debba tener conto dei voti conseguiti da una lista che si sia presentata in una sola circoscrizione.
D’altronde, ogni procedimento, e quindi anche il procedimento elettorale, deve intendersi assoggettato al principio di economia, per il quale ciascun atto è logicamente preordinato all’atto o alla serie di atti successivi, con la conseguenza che non è concepibile l’adozione di atti inutili rispetto alla fase successiva. Pertanto, con riferimento alla fattispecie, è da escludere che il provvedimento contenente l’elenco dei collegamenti ammessi possa essere considerato inutile, come sarebbe nel caso in cui, ammessa prima delle elezioni la presentazione di una lista in una sola circoscrizione e il relativo collegamento in una coalizione, il voto espresso dagli elettori per quella lista e per quella coalizione venisse messo nel nulla in sede di somma delle cifre elettorali.
Va puntualizzato, da ultimo, che nessun argomento in senso contrario può trarsi dalle disposizioni collocate nella parte finale dell’art. 83, comma primo n.3 lett.a), del ridetto D.P.R.: esse hanno carattere di specialità poiché esprimono l’esigenza della rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche e contengono criteri di computo della cifra elettorale nazionale del tutto specifici. Infatti la norma di legge considerata ha la finalità di adeguare il limite generale del cosiddetto sbarramento (2% dei voti validi espressi su base nazionale) alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute negli statuti speciali delle regioni, onde la norma medesima è estranea alla disciplina della presentazione delle liste contenuta, come detto, in una diversa sede del ripetuto D.P.R..
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto di dover determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione avente come unico capo Romano Prodi tenendo conto anche dei 44.589 voti conseguiti nella circoscrizione Lombardia 2 dalla lista “Lega per l’autonomia. Alleanza lombarda. Lega pensionati”.

Fonte: Corte Cassazione

domenica, aprile 09, 2006

TUNNEL DEL BRENNERO

LEGGE 6 marzo 2006, n.115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.
(GU n. 70 del 24-3-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria
per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero,
fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cuiall'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione
dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1,
si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo
di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a
decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello statodi previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Sovvenzione comunitaria
1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunita' europea per i progetti
della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai sensi dell'articolo13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria qui di seguitodenominati 1e Parti"
- CONSIDERATA la Dichiarazione congiunta del Ministro delleInfrastrutture e dei Trasporti italiano e del Ministro federale deiTrasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco del 1°aprile 2003;
CONSIDERATO il Memorandum firmato il 10 settembre 2003 a Roma,relativo all'accordo tra il Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti italiano ed il Ministro federale dei Trasporti,dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco per la realizzazione diun tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;
CONSIDERATO l'accordo politico raggiunto dal Consiglio dell'UnioneEuropea (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del5 dicembre 2003 in ordine alla proposta di decisione del ParlamentoEuropeo e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea ditrasporto;
DESIDEROSI di promuovere il potenziamento del traffico ferroviariosull'asse del Brennero, che prevede anche la costruzione di un tunneldi base del Brennero quale condizione imprescindibile ed essenzialeper una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e lepopolazioni dei territori attraversati;
- CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relativelinee di accesso potra' migliorare notevolmente le comunicazioni trale Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il norddell'Europa;
- DESIDEROSI di contribuire all'espansione delle relazioni e degliscambi fra i paesi europei e in particolare fra ali Stati membridell'Unione Europea;
- DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei diCorfu', Essen e Dublino, nonche' il progetto incluso nell'elenco 1dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T)quale progetto N. 5 "Linea ferroviaria mistaBerlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna" del documento conclusivo delGruppo di alto livello sulla TENT;
convengono quanto segue:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto
Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, apromuovere la costruzione delle opere della parte comune necessariealla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse deiBrennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cuientrata in servizio dovra' avere luogo comunque entro il 2015.

Articolo 2 - Definizioni
a) Per "progetto" si intende la progettazione e la costruzione delleopere di cui all'art. 1.
b) Per "Parte comune", l'insieme delle opere, impianti edattrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck. La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero e' costituita:
1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessilaterali;
2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base allalinea ferroviaria nazionale;
3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck;
4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario.
c) "CIG", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compitisono stabiliti al successivo art. 5.
d) "Promotore" e' la BBT SE.Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, inconformita' alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gliobblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari alraggiungimento dello scopo della societa'.

Articolo 3 - Ambito di applicazione
II presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto finoalla messa in esercizio.

TITOLO II
Fase II

Articolo 4 - Studi, ricognizioni, indagini eattivita' propedeutiche per la realizzazione della parte comune
L'oggetto del presente titolo e' la definizione delle condizionisecondo le quali saranno condotti, nella Fase II che e' iniziata il1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e leattivita' propedeutiche, nonche' gli studi finanziari relativi allarealizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovra' concludere entro 3 anni. I suddetti lavori comportano, in particolare:
a) la redazione del progetto definitivo;
b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relativealla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;
c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative;
d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalita'di concessione della parte comune;
e) attivita' propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione;
f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizionedi indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cuirealizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti oinadeguate.

Articolo 5 - Commissione intergovernativa (CIG)
Con la entrata in vigore del presente Accordo, la CommissioneBilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale dei 30 aprile 2004 diviene Commissione (ntergovernativa (CIG).Alla CIG e' attribuito, oltre a quanto gia' previsto dal Memorandum,il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultatidella Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine allesuccessive Fasi.Tali proposte devono contenere l'individuazione di:- le caratteristiche delle opere definitive della parte comune;- le modalita' della loro realizzazione;- le modalita' di finanziamento in base ad una analisi costi-beneficidell'opera;- le condizioni di esercizio.Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive allaII vengono prese dai due Govemi in base alle proposte della CIG.I due Governi decidono sulle modalita' di finanziamento dei progettoe adottano i conseguenti provvedimenti.La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.

Articolo 6 - Il Promotore
a) Il GEIE BBT o la costituenda societa', ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4 dei presente Accordo.
b) Ai fini del compimento delle' attivita' predette, il GEIE BBT e' trasformato, con le modalita' previste dalla legislazione europea enazionale e prima possibile, in Societa' per Azioni Europea. Lo Statuto della Societa' e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5. La Societa' per Azioni Europea (SE) avra' sede:
- durante la fase di progettazione, ai sensi dell'art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano;
- durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio dellaGalleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck. Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Societa' Europea o un'altra societa' che avra' la gestione della Galleria avra' la propria sede ad Innsbruck.
c) Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la Loro consistenza finanziaria e la fattibilita' economica, le modalita' di finanziamento, nonche' la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Articolo 7- Disposizioni demaniali e fondiarie
a) L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, e' determinata dal confine dello Stato.
b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta e' stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.
c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrariedi modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprieta' comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli e' responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

Articolo 8 - Disposizioni legislative e regolamentari
a) Le questioni fiscali, di diritto dei lavoro, sociali, sanitarie edi sicurezza sollevate dall'esecuzione dei lavori di ricognizionedella Galleria di base sono regolate in conformita' all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni dicui all'art. 7 lett. a.
b) Valutazione di impatto ambientale.In base a:
- la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impattoambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzionedi ESPOO);
- la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impattoambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N. L.175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE,G.U.C.E. N. L. 73 del 14.03.1997 pag. 5;la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBI. N.697/1993 nella versione di BGBI.I N. 89/2000 ( UVP-G 2000);
- il Decreto legislativo italiano N. 190 del 20 agosto 2002;
- lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano; si concorda che la procedura di VIA sara' compiuta, disgiuntamente, nei due Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Partisi impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma direalizzazione dell'opera.
TITOLO III
Finanziamento
Articolo 9 - Finanziamento
a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti egualidalle Parti.
b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica dei modello PPP sara' suddivisa in parti eguali tra leParti.
c) Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modificadella direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico diautoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'usodi alcune infrastrutture, G,U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42,di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente adassicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleriadi base del Brennero nella massima misura consentita.
d) Le Parti concordano che l'affidamento di prestazioni vaottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e cheva evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.
e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria(fase di esercizio), se necessario, i costi per l'esercizio dellaGalleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia statopreso altro accordo in merito.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 10 - Clausola arbitrale
a) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazionedel presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazionicompetenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, allasoluzione tramite negoziazione, la controversia e' sottoposta ad uncollegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria.
c) Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno daciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni diPresidente, nominato d'intesa dai primi due membri.
d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesia partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto ilregolamento arbitrale della lite, procedera' a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta dellaParte piu' tempestiva.

Articolo 11- Entrata in vigore
Ciascuna delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' validita' a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.
IN FEDE DI CHE
i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la repubblica d'Austria
(firma illeggibile) (firma illeggibile)