giovedì, agosto 31, 2006

LEGGE PROVINCIALE SUI RIFIUTI: IMPUGNATA DAL GOVERNO

Il consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2006
ha deciso di impugnare
la legge provinciale “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
- n. 4 del 26-05-2006/bur n. 24 del 13-06-2006
(il testo del ricorso è stato pubblicato sulla gu n. 38 del 20 settembre 2006)

per i seguenti motivi:
Si premette che la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il nuovo Titolo V della Costituzione, ricomprende competenze sia statali che regionali "non eliminando la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato" (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale numero 407 e 536 del 2002).
La provincia di Bolzano non vanta tuttavia alcune competenze legislative primarie in materia (articolo 11 dello Statuto di Autonomia).
Nel corso degli anni, infatti, la Provincia ha legiferato sull'argomento (al proposito, si veda la L. P. 61 del 1973) facendo rientrare la propria legittimazione nella competenza legislativa concorrente in materia di igiene e di sanità (articolo 12, punto 10, della L. cost. 5/1948), ovvero, a seguito di recepimento con norma di attuazione (D. P. R. 526 del 1987) delle funzioni amministrative trasferite alle regioni dallo Stato con D. P. R. 616 del 1977 (art. 101).
Pertanto è chiaro che la stessa provincia è tenuta -in materia- al rispetto dei principi costituzionali, comunitari e nazionali vigenti (vedi articoli 4, 10 e 11 dello Statuto di Autonomia). A ciò si aggiunge che il D. Lgs. 152/2006, elaborato sulla base dei principi e dei criteri della legge delega 308/2004 (nei confronti della quale era già stata avviata, nei riguardi delle norme concernenti i rottami ferrosi, la procedura d'infrazione comunitaria 2005/40/51 da parte della Commissione europea per violazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE in materia di rifiuti), ha introdotto le nozioni di "sottoprodotto" e di "materia prima secondaria", escludendole contestualmente da quella di "rifiuto" aggravando conseguentemente la posizione di violazione dell'Italia.
A tali infrazioni comunitarie lo Stato sta ponendo rimedio con delle opportune modifiche legislative in corso di predisposizione e pertanto è necessario che tutta la normativa interna, sia nazionale che regionale, sia conforme a quanto previsto a livello comunitario.
Per quanto sopra premesso si fa presente che le seguenti disposizioni provinciali risultano emanate in violazione sia delle norme comunitarie che della legislazione nazionale, finendo quindi per eccedere dalle competenze statutarie succitate, così come riconosciute alla Provincia.
Così, gli articoli 3, collegato all'art. 5, e 7 della legge in esame violano la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di rifiuti (la direttiva 2006/12/CE che ha codificato le precedenti direttive in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 75/442/CEE), risultando quindi in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. W), della legge provinciale in esame, definisce la "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche" in modo piu permissivo rispetto alla legislazione nazionale per la quale il Governo sta già predisponendo le necessarie modifiche legislative in sintonia con quanto statuito dalla Corte europea, che ha piu volte affermato che un residuo di produzione può essere considerato sottoprodotto di cui l'impresa non ha intenzione di disfarsi, solo a condizione che il suo riutilizzo sia certo e non meramente eventuale e che esso avvenga nel processo di produzione. Nello specifico l'art. 3, comma 1, lett. W), del provvedimento in esame è censurabile in quanto sottrae i "rottami ferrei e non ferrosi…" dal regime dei rifiuti ed anche a causa dell'omissione, nella definizione della materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche, dei riferimenti alla "certezza" e alla "eventualità", segnalati come indispensabili dalla Corte di Giustizia europea. L'articolo 7, primo comma, lett. B), appare censurabile per gli stessi motivi. Detto articolo, escludendo dal regime dei rifiuti le terre e le rocce da scavo, appare in conformità al D. Lgs. 152/2006 (riguardo al punto in questione il Governo sta predisponendo le opportune modifiche legislative), ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria.
Ulteriori disposizioni inoltre eccedono dalla competenza provinciale ponendosi in contrasto con i precetti contenuti nel D. Lgs. 152/2006 che costituiscono sia principi fondamentali sia principi di riforma economica e sociale, cui le province autonome sono tenute ad osservare.
In particolare:
- l'articolo 19, comma 3, alla dicitura "rifiuti speciali" non si riscontra una esatta definizione che racchiuda l'eventuale distinzione tra rifiuti pericolosi o non pericolosi, inoltre la lettera B) dello stesso articolo amplia l'esclusione prevista dall'articolo 193, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 laddove dice che "le disposizioni… non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato da soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi…", ancora l'articolo 19 estende l'esclusione ai rifiuti speciali (pericolosi e non) non tenendo conto né della saltuarietà, né della occasionalità di questi ultimi, comportando una permissività maggiore rispetto a quella prevista dal D. Lgs. 152/2006;
- l'articolo 20 della legge provinciale in esame risulta essere in contrasto con l'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità del ricorso a procedure semplificate per l'iscrizione all'Albo nazionale in materia piu ampia e permissiva rispetto a quanto previsto dalla disposizione statale a tal fine richiamata;
- l'articolo 24, commi 1 e 2, non è conforme all'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, in quanto prevede la possibilità di una autorizzazione provvisoria tacita per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (anche in sede europea è stata piu volte ribadita la necessità di ricorrere ad autorizzazioni espresse anche se temporanee).
Alla luce dei motivi di censura sopra esposti, si ritiene che la legge provinciale in oggetto debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 Cost. per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Fonte: Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali

Governo Prodi:
- leggi esaminate 3
- non impugnate 2
- impugnate 1

martedì, agosto 22, 2006

NORMA ATTUAZIONE: CONSERVATORIO DI BOLZANO (prima norma del governo prodi)

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 245 - GU n. 185 del 10-8-2006

Norme di attuazione dello Statuto speciale della RegioneTrentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti,istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori dimusica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2,comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presentedecreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere delConsiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale(CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali,l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n.508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca.
4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica altresi' l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformita'ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione puo' avvalersi.
5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, puo' emanare norme legislative, per quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di cui al comma 1 e l'edilizia delle medesime istituzioni, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1 sono determinati annualmente con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Provincia,nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel restante territorio nazionale.
7. L'ordinamento delle istituzioni di cui al comma 1 deve essere improntato ad una didattica plurilingue, e garantire, oltre all'utilizzo delle lingue italiana e tedesca, quello delle lingue straniere secondo modalita' da stabilirsi con i regolamenti didattici che possono contemplare, ai fini di lavoro e di insegnamento,l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative el'indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. La facolta' di nomina di cui al presente comma e' esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.
9. Le istituzioni di cui al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le universita', con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni o universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o universita' estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
10. Gli accordi di collaborazione definiti ai sensi del comma 9,sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per ragioni di legittimita', entro i trenta giorni successivi.
11. Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1,il personale docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.
12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione del Conservatorio di musica «Claudio Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.
13. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma addi', 25 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Mussi,Ministro dell'universita'e della ricerca
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'il seguente:«In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Note all'art. 1:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige e' citato nelle note alle premesse (dec reto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), e gli articoli 16 e 17 dello statuto medesimo riguardano le «disposizioni comuni alla regione ed alle province».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992, n. 94, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme
di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano)e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91.

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato