CORTE COSTITUZIONALE: IN TRIBUNALE L'IMPUTATO PUO' SCEGLIERE LA LINGUA CHE VUOLE INDIPENDENTEMENTE DAL GRUPPO ETNICO D'APPARTENENZA
Con l'ordinanza n. 337 dell'11 ottobre 2006 la Corte costituzionale ha confermato la norma d'attuazione sull'uso della lingua nei tribunali in quanto
"«la facoltà di scelta della lingua del processo come lingua diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda […] la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art. 24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica» (sentenza n. 16 del 1995);"
Ha respinto quindi l'istanza della sezione di Merano del Tribunale di Bolzano che avrebbe voluto che l'imputato fosse vincolato per la lingua al gruppo linguistico di appartenenza.
Con l'ordinanza n. 337 dell'11 ottobre 2006 la Corte costituzionale ha confermato la norma d'attuazione sull'uso della lingua nei tribunali in quanto
"«la facoltà di scelta della lingua del processo come lingua diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda […] la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art. 24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica» (sentenza n. 16 del 1995);"
Ha respinto quindi l'istanza della sezione di Merano del Tribunale di Bolzano che avrebbe voluto che l'imputato fosse vincolato per la lingua al gruppo linguistico di appartenenza.
