CORTE COSTITUZIONALE: ancora due leggi provinciali bocciate parzialmente
SENTENZA 447/06: "Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 8 del 2005 che, introducendo l'istituto della revisione prezzi mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ., viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore", scrive la CC in materia di appalti pubblici.
SENTENZA 449/06: "Questa Corte ha più volte affermato che, nella materia delle “professioni”, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
La norma impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale) – nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 (Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale) –, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale;
2) dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni)", scrive la CC
SENTENZA 447/06: "Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 8 del 2005 che, introducendo l'istituto della revisione prezzi mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ., viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore", scrive la CC in materia di appalti pubblici.
SENTENZA 449/06: "Questa Corte ha più volte affermato che, nella materia delle “professioni”, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
La norma impugnata – che tale limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale) – nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 (Modifiche del riordinamento del Servizio sanitario provinciale) –, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale;
2) dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni)", scrive la CC
