SENTENZA 169/2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'IMPUGNAZIONE DELLA FINANZIARIA 2006:
QUASI TUTTI RESPINTE LE RICHIESTE DI INCOSTITUZIONALITA'
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all'art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all'art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
QUASI TUTTI RESPINTE LE RICHIESTE DI INCOSTITUZIONALITA'
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all'art. 14, lettere p) e q), dello statuto speciale per la Regione Siciliana e all'art. 119 Cost., dalla Regione Siciliana; in riferimento all'art. 119 Cost. e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Bolzano; in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 4, numero 1-bis, 48 e 53 dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 4 e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203 e 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost., agli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e agli artt. 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui qualifica come princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Campania; in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 118 Cost., dalla Regione Piemonte; in riferimento all'art. 3 Cost., al principio di leale collaborazione e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
