domenica, aprile 09, 2006

TUNNEL DEL BRENNERO

LEGGE 6 marzo 2006, n.115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.
(GU n. 70 del 24-3-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria
per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero,
fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cuiall'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione
dell'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1,
si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo
di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a
decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello statodi previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Sovvenzione comunitaria
1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunita' europea per i progetti
della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai sensi dell'articolo13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria qui di seguitodenominati 1e Parti"
- CONSIDERATA la Dichiarazione congiunta del Ministro delleInfrastrutture e dei Trasporti italiano e del Ministro federale deiTrasporti, dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco del 1°aprile 2003;
CONSIDERATO il Memorandum firmato il 10 settembre 2003 a Roma,relativo all'accordo tra il Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti italiano ed il Ministro federale dei Trasporti,dell'Innovazione e della Tecnologia austriaco per la realizzazione diun tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;
CONSIDERATO l'accordo politico raggiunto dal Consiglio dell'UnioneEuropea (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del5 dicembre 2003 in ordine alla proposta di decisione del ParlamentoEuropeo e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea ditrasporto;
DESIDEROSI di promuovere il potenziamento del traffico ferroviariosull'asse del Brennero, che prevede anche la costruzione di un tunneldi base del Brennero quale condizione imprescindibile ed essenzialeper una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e lepopolazioni dei territori attraversati;
- CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relativelinee di accesso potra' migliorare notevolmente le comunicazioni trale Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il norddell'Europa;
- DESIDEROSI di contribuire all'espansione delle relazioni e degliscambi fra i paesi europei e in particolare fra ali Stati membridell'Unione Europea;
- DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei diCorfu', Essen e Dublino, nonche' il progetto incluso nell'elenco 1dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T)quale progetto N. 5 "Linea ferroviaria mistaBerlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna" del documento conclusivo delGruppo di alto livello sulla TENT;
convengono quanto segue:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto
Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, apromuovere la costruzione delle opere della parte comune necessariealla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse deiBrennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cuientrata in servizio dovra' avere luogo comunque entro il 2015.

Articolo 2 - Definizioni
a) Per "progetto" si intende la progettazione e la costruzione delleopere di cui all'art. 1.
b) Per "Parte comune", l'insieme delle opere, impianti edattrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck. La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero e' costituita:
1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessilaterali;
2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base allalinea ferroviaria nazionale;
3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck;
4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario.
c) "CIG", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compitisono stabiliti al successivo art. 5.
d) "Promotore" e' la BBT SE.Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, inconformita' alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gliobblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari alraggiungimento dello scopo della societa'.

Articolo 3 - Ambito di applicazione
II presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto finoalla messa in esercizio.

TITOLO II
Fase II

Articolo 4 - Studi, ricognizioni, indagini eattivita' propedeutiche per la realizzazione della parte comune
L'oggetto del presente titolo e' la definizione delle condizionisecondo le quali saranno condotti, nella Fase II che e' iniziata il1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e leattivita' propedeutiche, nonche' gli studi finanziari relativi allarealizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovra' concludere entro 3 anni. I suddetti lavori comportano, in particolare:
a) la redazione del progetto definitivo;
b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relativealla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;
c) l'esecuzione di indagini geognostiche integrative;
d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalita'di concessione della parte comune;
e) attivita' propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione;
f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizionedi indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cuirealizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti oinadeguate.

Articolo 5 - Commissione intergovernativa (CIG)
Con la entrata in vigore del presente Accordo, la CommissioneBilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell'ambito di una Commissione Bilaterale dei 30 aprile 2004 diviene Commissione (ntergovernativa (CIG).Alla CIG e' attribuito, oltre a quanto gia' previsto dal Memorandum,il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultatidella Fase II ne consentano l'attuazione, proposte in ordine allesuccessive Fasi.Tali proposte devono contenere l'individuazione di:- le caratteristiche delle opere definitive della parte comune;- le modalita' della loro realizzazione;- le modalita' di finanziamento in base ad una analisi costi-beneficidell'opera;- le condizioni di esercizio.Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive allaII vengono prese dai due Govemi in base alle proposte della CIG.I due Governi decidono sulle modalita' di finanziamento dei progettoe adottano i conseguenti provvedimenti.La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.

Articolo 6 - Il Promotore
a) Il GEIE BBT o la costituenda societa', ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4 dei presente Accordo.
b) Ai fini del compimento delle' attivita' predette, il GEIE BBT e' trasformato, con le modalita' previste dalla legislazione europea enazionale e prima possibile, in Societa' per Azioni Europea. Lo Statuto della Societa' e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all'art. 5. La Societa' per Azioni Europea (SE) avra' sede:
- durante la fase di progettazione, ai sensi dell'art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano;
- durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio dellaGalleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck. Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Societa' Europea o un'altra societa' che avra' la gestione della Galleria avra' la propria sede ad Innsbruck.
c) Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la Loro consistenza finanziaria e la fattibilita' economica, le modalita' di finanziamento, nonche' la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Articolo 7- Disposizioni demaniali e fondiarie
a) L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, e' determinata dal confine dello Stato.
b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta e' stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.
c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrariedi modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprieta' comune e indivisibile del Promotore designato all'art. 6, egli e' responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

Articolo 8 - Disposizioni legislative e regolamentari
a) Le questioni fiscali, di diritto dei lavoro, sociali, sanitarie edi sicurezza sollevate dall'esecuzione dei lavori di ricognizionedella Galleria di base sono regolate in conformita' all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni dicui all'art. 7 lett. a.
b) Valutazione di impatto ambientale.In base a:
- la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impattoambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzionedi ESPOO);
- la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impattoambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N. L.175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE,G.U.C.E. N. L. 73 del 14.03.1997 pag. 5;la Legge austriaca sulla Valutazione dell'impatto ambientale BGBI. N.697/1993 nella versione di BGBI.I N. 89/2000 ( UVP-G 2000);
- il Decreto legislativo italiano N. 190 del 20 agosto 2002;
- lo statuto della Provincia autonoma di Bolzano; si concorda che la procedura di VIA sara' compiuta, disgiuntamente, nei due Paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Partisi impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma direalizzazione dell'opera.
TITOLO III
Finanziamento
Articolo 9 - Finanziamento
a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti egualidalle Parti.
b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell'ambito del modello PPP. La quota pubblica dei modello PPP sara' suddivisa in parti eguali tra leParti.
c) Entrambe le Parti concordano, nell'ambito della prevista modificadella direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico diautoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'usodi alcune infrastrutture, G,U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42,di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente adassicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleriadi base del Brennero nella massima misura consentita.
d) Le Parti concordano che l'affidamento di prestazioni vaottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e cheva evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.
e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria(fase di esercizio), se necessario, i costi per l'esercizio dellaGalleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia statopreso altro accordo in merito.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Articolo 10 - Clausola arbitrale
a) Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazionedel presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazionicompetenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, allasoluzione tramite negoziazione, la controversia e' sottoposta ad uncollegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria.
c) Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno daciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni diPresidente, nominato d'intesa dai primi due membri.
d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesia partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto ilregolamento arbitrale della lite, procedera' a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta dellaParte piu' tempestiva.

Articolo 11- Entrata in vigore
Ciascuna delle Parti notifica all'altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' validita' a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.
IN FEDE DI CHE
i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la repubblica d'Austria
(firma illeggibile) (firma illeggibile)